Articolo 1.
(Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

        1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
        2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
        3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

            a) diritto civile;

            b) diritto penale;

            c) diritto amministrativo;

            d) procedura civile;

            e) procedura penale.

        4. La prova scritta consiste altresì nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
        5. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

            a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

            b) procedura civile;

            c) diritto penale;

            d) procedura penale;


(*)  NOTA:  Nel presente testo è evidenziato con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 4, 5 e 8 del testo della Commissione.
 

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            e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

            f) diritto commerciale e industriale;

            g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

            h) diritto comunitario;

            i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

            l) tecnica delle investigazioni;

            m) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

        6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera m), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
        7. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 6.
        8. I candidati ammessi alla prova orale sono sottoposti ad un test scritto al fine di valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il test è predisposto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1. La valutazione della prova è operata collegialmente dalla commissione integrata dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1».

        2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 le parole: «il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «il professore universitario incaricato della predisposizione del test finalizzato alla valutazione psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 8,».

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)
 

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